(approvato il 5 gennaio 2007)
TITOLO I
Costituzione, sede, durata, scopi e attività
Art. 1 - Costituzione, sede, durata.
La Federazione Italiana Karting (in forma abbreviata: FIK) è un'associazione riconosciuta con
natura giuridica di diritto privato. E' costituita dalle persone fisiche e dagli enti con o senza
personalità giuridica, pubblici o privati, che praticano attività nel settore karting, anche
dilettantistico, e che ad essa Federazione aderiscono, associandosi.
La FIK è apolitica, aconfessionale, non ha alcun fine, diretto o indiretto, di lucro, opera per
l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e garantisce la concreta attuazione dei principi di
democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari
opportunità, di tutti.
La FIK ha la rappresentanza e la tutela degli interessi generali del Karting italiano del quale
promuove e favorisce lo sviluppo in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionale ed
internazionale che fanno capo all'ACI CSAI o comunque all'ASN Italiana ed alla FIA.
LA FIK ha sede in Roma ed ha durata illimitata. E' in facoltà del Consiglio Nazionale stabilire una o
più sedi secondarie.
Art. 2 - Scopi.
La FIK adempie ai propri scopi statutari e si propone, in particolare:
a)- a rappresentare il Karting italiano presso l'ACI CSAI o comunque presso l'ASN ed a collaborare
con quest'ultima e con il CONI affinché i regolamenti sportivi, tecnici e di sicurezza e le attività
organizzative Karting si armonizzino con gli interessi dei soci;
b)- a svolgere i compiti ad essa affidati dall'ACI CSAI o comunque dall'ASN;
c)- a studiare e realizzare ogni iniziativa atta a favorire l'associazionismo alla Federazione stessa
ed utile alla partecipazione, promozione, tutela e sviluppo del Karting; pertanto, può altresì
realizzare, a fini strumentali e non prevalenti, tutte le iniziative, a carattere nazionale ed
internazionale, sportive, commerciali, industriali e di formazione ritenute opportune, ferma restando
l'assenza del fine di lucro ed in modo che ogni eventuale utile venga reinvestito nelle attività
istituzionali e statutarie;
d)- a fornire adeguata assistenza sportiva, tecnica ed organizzativa coordinandone le attività, ai
propri associati;
e)- a curare i rapporti con tutti gli organismi sportivi, anche stranieri, che perseguono finalità
comunque collegate alla attività Karting.
TITOLO II
Associati
Art. 3 - Associati.
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati della FIK le persone fisiche e gli
enti, italiani o stranieri, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 4 - Ammissione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda di associazione,
versando la quota relativa.
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Con la comunicazione dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Nazionale, il
richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.
La qualifica di associato potrà anche essere acquisita direttamente all'atto del rilascio della licenza
o tessera karting ove questa contenga la domanda di associazione, ovvero ancora con
l'ammissione ad eventuali iniziative associative o comunque in ogni altro modo tacito e/o implicito
In tali ultimi casi, è comunque in facoltà del Consiglio Nazionale riesaminare la domanda di
associazione e deliberare l'eventuale non ammissione entro 6 mesi dal fatto che ha comportato
l'acquisizione della qualità di associato.
Alle persone giuridiche ed agli enti è fatto obbligo di depositare presso la Segreteria FIK - all'atto
della domanda di ammissione, ed anche tramite la richiesta di rilascio della licenza karting - l'atto
costitutivo e lo statuto redatti nelle forme richieste dalla legge; le associazioni e le società sportive
(Karting club) devono inoltre depositare l'elenco dei propri soci, che devono essere anche soci
della FIK. Gli stessi assumono poi l'obbligo di trasmettere ogni eventuale modifica statutaria
nonché - a semplice richiesta della Segreteria FIK, ed in qualsiasi momento - l'elenco soci
aggiornato.
Art. 5 - Diritti e doveri.
La qualifica di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla FIK, nei limiti stabiliti dalle delibere dei suoi organi
sociali e dall'ordinamento sportivo;
- a partecipare alla vita associativa, nei limiti secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Gli associati hanno l'obbligo:
- di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- di garantire il leale e corretto esercizio dell'attività sportiva ed il rispetto di principi, regolamenti,
decisioni e consuetudini sportive, in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionale ed
internazionale;
- di pagare la quota associativa, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.
Art. 6 - Soci Benemeriti.
Il Consiglio Nazionale può conferire annualmente, a titolo gratuito, alle persone fisiche ed agli enti
che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore del Karting e della FIK il titolo di "Socio
Benemerito" con facoltà di partecipazione - oltreché al Forum della FIK, con diritto di voto - alle
riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.
Art. 7 - Quota associativa.
Gli associati sono obbligati a versare - in sede di domanda di ammissione ovvero di rinnovo, e con
le modalità indicate dalla FIK - una quota associativa annuale stabilita in funzione della tipologia di
associato e dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del
Consiglio Nazionale, che varrà fino a revoca o a nuova delibera.
Il mancato versamento della quota di associazione sospende il diritto di votare in Assemblea e di
partecipare alle attività ed alle iniziative federali.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori.
In ogni caso, i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli associati, anche
oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun
caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall'associazione o di perdita della
qualifica di associato per causa di morte, l'associato ha diritto alla ripetizione di quanto versato.
Il pagamento della quota associativa o eventuali altri versamenti non creano altri diritti di
partecipazione sociale e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, neppure per successione a titolo universale o particolare.
Art. 8 - Durata dell'associazione e rinnovo.
La qualifica di associato ha durata annuale e coincide con l'esercizio sociale e si perde per
mancato rinnovo nell'anno successivo, per recesso, esclusione o per causa di morte, ed esclusa in
quest'ultimo caso la trasmissibilità agli eredi del relativo status.
I soci rinnovano l'associazione di anno in anno mediante domanda e versamento della quota di
associazione, nelle forme di cui ai precedenti art. 4 e 7. In sede di rinnovo dell'associazione, è
ovviamente preclusa al Consiglio Nazionale ogni deliberazione in merito all'ammissione
dell'interessato come associato, ove il rinnovo avvenga di anno in anno.
Art. 9 - Categorie di associati.
Gli associati si distinguono in:
a)- aderenti o sostenitori, che sono gli associati che aderiscono all'associazione per contribuire alla
realizzazione dei fini sociali e non sono titolari di licenze o tessere karting qui di seguito indicate;
b)- benemeriti, che sono gli associati di cui al precedente art. 6;
c)- concorrenti, che sono gli associati titolari di licenza karting di concorrente non cumulata con
quella di conduttore;
d)- conduttori, che sono gli associati titolari di licenza karting di conduttore, anche cumulata con
quella di concorrente persona fisica;
e)- conduttori tempo libero, che sono gli associati titolari di tessera karting rent;
f)- assistenti e preparatori, che sono gli associati titolari di tessera karting di assistente tecnico o
meccanico ovvero di licenza karting di preparatori;
g)- costruttori, che sono gli associati titolari di licenza karting di costruttore;
h)- karting club: che sono gli associati titolari di licenza karting di scuderia e di direttore sportivo o
tecnico di scuderia;
i)- organizzatori, che sono gli associati titolari di licenza karting di organizzatore;
l)- piste, che sono gli associati titolari di licenza karting di pista;
m)- ufficiali di gara, che sono gli associati titolari di licenza karting di ufficiale di gara, compresi i
commissari sportivi;
n)- dirigenti, che sono gli associati titolari di licenza karting di dirigente.
Le predette categorie non sono alternative fra loro ma sono cumulabili. L'appartenenza a ciascuna
categoria deriva dalla titolarità della licenza o tessera karting in corso di validità, ed una volta
acquisita la qualifica di associato viene attribuita automaticamente - senza necessità di delibera del
Consiglio Nazionale - con l'ottenimento della relativa licenza o tessera karting.
Art. 10 - Recesso.
L'associato può recedere in qualsiasi momento dalla FIK mediante semplice comunicazione scritta
da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso diverrà efficace a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione
suddetta.
Art. 11 - Esclusione e provvedimenti disciplinari.
L'esclusione sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Nazionale nei
confronti dell'associato:
a)- in caso di inadempienza agli obblighi del presente Statuto e di inottemperanza alle deliberazioni
dei suoi organi sociali;
b)- nel caso in cui che si sottragga a provvedimenti disciplinari o alla esecuzione di sanzioni già
comminate mediante recesso;
c)- in caso di azioni e comportamenti ritenuti contrari o lesivi degli interessi generali della FIK o
disonorevoli nei suoi confronti e, comunque, quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Per fatti che hanno connessione con il rapporto associativo, a carico degli associati possono
essere adottati anche i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, dell'ammenda e della
sospensione dalla qualifica di associato.
Sui provvedimenti disciplinari delibera il Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Nazionale.
L'esclusione ha effetto con la comunicazione della deliberazione di esclusione, che deve essere
comunicata all'associato - al pari degli altri provvedimenti disciplinari - mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso i provvedimenti disciplinari e di esclusione, l'interessato deve opporsi, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.
TITOLO III
Fondo comune ed esercizio sociale
Art. 12 - Fondo comune.
Il fondo comune della FIK è costituito dalle quote annuali di associazione, da eventuali oblazioni,
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contributi o liberalità che da qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato possono ad essa
pervenire, e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra nonché i proventi di tutte le eventuali iniziative, a carattere
nazionale ed internazionale, sportive, commerciali, industriali e di formazione svolte
dall'associazione.
La FIK ha l'obbligo di impiegare il fondo comune, ivi inclusi gli eventuali avanzi di gestione, per la
realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto degli
scopi e delle finalità del presente Statuto.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati, né durante la vita dell'associazione, né
all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.
L'esercizio sociale della FIK inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre il
rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario è a disposizione degli associati, durante i 20 giorni che precedono la data
fissata per l'approvazione. Gli associati possono richiederne copia.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 5 mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Sono fatti salvi i diversi termini, se inferiori, previsti dalla normativa tributaria.
TITOLO IV
Organi e loro disciplina generale
Art. 14 - Organi.
La FIK adempie agli scopi statutari attraverso i seguenti organi:
a)- Assemblea;
b)- Consiglio Nazionale;
c)- Comitato di Presidenza;
d)- Presidente;
e)- Collegio dei Sindaci;
f)- Collegio dei Probiviri;
g)- Forum della FIK.
Art. 15 - Durata delle cariche sociali.
Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle inerenti il Forum della FIK, hanno la durata di
quattro anni. Le relative elezioni devono svolgersi nell'ultimo mese prima della scadenza delle
cariche.
Art. 16 - Requisiti per l'eleggibilità.
Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali i cittadini italiani che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a)- essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura o della nomina;
b)- non avere riportato condanne penali passate in giudicato superiori ad un anno per reati non
colposi ovvero condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore
ad un anno;
c)- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI, dell'ACI/CSAI o comunque
dell'ASN o delle altre Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di
promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti o della FIK;
d)- non avere subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva per utilizzo di sostanze o metodi
che alterino le naturali prestazioni fisica sportiva;
e)- fatta eccezione per i componenti del Forum della FIK, non avere come fonte primaria o
prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale collegata all'attività della FIK;
f)- non prestare la propria opera in qualità di dipendente della FIK;
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g)- con esclusione dei membri dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri, anzianità di associazione alla
FIK di almeno due anni consecutivi, con regolare versamento delle quote di associazione;
h)- per i soli membri del Collegio dei Sindaci, essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
i)- per i soli membri del Collegio dei Probiviri, essere iscritti all'Albo degli Avvocati o essere
magistrati.
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o la nomina, o il venire meno nel corso del
mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza
dalla carica.
Art. 17 - Candidature.
Le candidature per le elezioni ai vari organi sociali devono pervenire nei termini indicati nel
Regolamento Elettorale redatto e approvato dal Consiglio Nazionale. I candidati devono allegare
alla domanda di candidatura le documentazioni richieste e sottoscrivere una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16 e l'assenza delle incompatibilità
di cui al successivo art. 18.
Art. 18 - Incompatibilità.
Le cariche sociali relative al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Sindaci e al Collegio dei Probiviri
sono incompatibili tra loro e con la carica di Delegato Regionale FIK.
Con eccezione di quelle inerenti il Forum della FIK, sono inoltre considerati incompatibili con la
carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in
situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono
stati eletti o designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il
soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri.
Art. 19 - Decadenza.
La decadenza dalla carica di cui ai precedenti artt. 16 e 18, oltreché quella di cui al comma
successivo, è immediatamente dichiarata con delibera dello stesso organo di cui l'interessato fa
parte da convocarsi entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che ha dato origine alla
decadenza. In caso di inerzia, vi provvede il Collegio dei Sindaci. La delibera deve essere
approvata dal Collegio dei Sindaci.
La decadenza dalla carica è altresì dichiarata in caso di assenza ingiustificata in tre riunioni
consecutive dell'interessato dall'organo di cui fa parte.
Art. 20 - Sostituzione di membri dimissionari o comunque vacanti.
In caso di dimissioni o vacanze tra i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci, del
Collegio dei Probiviri e del Forum della FIK il Consiglio Nazionale provvede direttamente alla
sostituzione nominandone altrettanti, con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci e ratificata
dalla prima Assemblea successiva. I membri così cooptati devono essere in possesso dei requisiti
di cui al precedente articolo 16 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente
art. 18.
Art. 21 - Decadenza degli organi.
Il Consiglio Nazionale, ovvero il Collegio dei Sindaci, o il Collegio dei Probiviri o il Forum della FIK,
decade di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti. In tali
casi, il Consiglio Nazionale deve convocare entro tre mesi l'Assemblea per la relativa elezione
dell'organo così decaduto. In caso di inerzia, alla convocazione provvede il Collegio dei Sindaci.
Fino all'insediamento dei nuovi membri, l'organo così decaduto prosegue la sua attività in regime
di prorogatio, limitando la sua attività all'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di
ordinaria amministrazione.
Art. 22 - Impugnative delle delibere degli organi sociali.
L'associato, assente o dissenziente, deve impugnare le delibere sociali, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla loro comunicazione ufficiale.
TITOLO V
Assemblea
Art. 23 - Convocazione e funzionamento.
L'Assemblea riunisce i soci e ne esprime la volontà, e può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni mediante avviso pubblicato sul
Bollettino ufficiale (se edito; a tale è comunque considerato equiparabile il sito internet ufficiale
della FIK), su un giornale sportivo a diffusione nazionale (quotidiano, periodico, ecc.) oppure
mediante qualsiasi altro mezzo idoneo deliberato dal Consiglio Nazionale. L'avviso di
convocazione deve indicare il luogo e il giorno della riunione, gli orari della prima e della seconda
convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata in
prima ed in seconda convocazione nello stesso giorno purché tra le due convocazioni vi sia un
intervallo di almeno un'ora.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della FIK e in caso di sua assenza o impedimento dal
Vice Presidente o da altro socio nominato dalla maggioranza dei presenti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e
proclamare i risultati delle votazioni.
Esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della FIK o, in caso di sua
assenza o impedimento, una persona scelta tra i soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni
avvengono per appello nominale o per alzata di mano, tranne nel caso di elezione delle cariche
sociali in cui devono avvenire mediante scrutinio segreto. L'Assemblea può proporre, in
sostituzione, la votazione per acclamazione a condizione che tale votazione sia convalidata dalla
totalità dei voti.
Di ogni Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro verbali
delle assemblee è liberamente visionabile presso la sede della FIK dagli associati interessati.
Art. 24 - Assemblea ordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
a)- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri;
b)- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
c)- approva la relazione annuale del Presidente;
d)- fissa le direttive generali delle attività federali per il raggiungimento degli scopi statutari;
e)- delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o su proposta dei
soci.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio
sociale - ed in caso di inerzia nella convocazione, vi provvede il Collegio dei Sindaci -, e tutte le
volte in cui il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la
metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera
a maggioranza degli associati presenti.
Art. 25 - Assemblea ordinaria elettiva.
Il Consiglio Nazionale, tenuto conto del numero dei soci e di ogni altra circostanza, può disporre
che per l'elezione delle cariche sociali, in luogo dell'Assemblea, gli associati esprimano il proprio
voto, anziché in un'unica sede, presso seggi elettorali organizzati, nello stesso giorno, in località
diverse.
Le modalità di organizzazione e di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva saranno precisate
in apposito Regolamento Elettorale redatto e approvato dal Consiglio Nazionale.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, indipendentemente dal
raggiungimento della maggioranza degli associati presenti nell'assemblea elettiva.
Art. 26 - Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria:
a)- delibera sulle proposte del Consiglio Nazionale di modifica del presente Statuto;
b) - delibera sullo scioglimento della FIK.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale quando lo ritenga opportuno o se lo richieda
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almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con
l'intervento di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e delibera maggioranza
qualificata con un quorum pari, almeno, ai due terzi degli associati intervenuti.
Art. 27 - Aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto gli associati appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i),
l), m) e n) del precedente art. 9, con esclusione degli associati minorenni, che risultino associati da
almeno sei mesi ed un giorno rispetto alla data dell'Assemblea, che siano in regola con il
versamento delle quote di associazione per l'anno in cui si svolge l'Assemblea stessa e che siano
titolari di licenza o tessera karting in corso di validità per l'anno in cui svolge l'Assemblea in cui
sono ammessi a votare.
Per i nuovi associati l'associazione e la titolarità di una licenza o tessera karting in corso di validità
deve essere acquisita da almeno sei mesi ed un giorno rispetto alla data dell'Assemblea.
Per coloro, invece, che rinnovano l'associazione, il rinnovo della licenza o tessera karting deve
avvenire fino a novanta giorni prima della data dell'Assemblea in cui sono ammessi a votare.
I membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto all'Assemblea
senza diritto di voto.
Gli associati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9 possono
partecipare all'Assemblea senza tuttavia diritto di voto.
Art. 28 - Rappresentanza in Assemblea.
Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.
TITOLO VI
Consiglio Nazionale
Art. 29 - Composizione ed elezione.
Il Consiglio Nazionale della FIK è composto di tredici membri (consiglieri nazionali) eletti
dall'Assemblea.
Art. 30 - Poteri.
Il Consiglio Nazionale ha i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione della FIK secondo le
direttive dell'Assemblea. In particolare:
a)- elegge il Presidente ed il Vice Presidente della FIK;
b)- vigila sull'osservanza dello Statuto di cui fornisce l'interpretazione autentica;
c)- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
d)- redige ed approva il Regolamento Elettorale per l'elezione delle cariche sociali;
e)- esamina le domande di associazione alla FIK adottando le relative decisioni;
f)- propone al Collegio dei Probiviri l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel precedente
art. 11;
g)- predispone i rendiconti economici-finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
h)- dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci;
i)- stabilisce i programmi delle attività della FIK determinandone l'impegno economico;
l)- stabilisce le quote annuali di associazione;
m)- ha competenze sulle questioni economiche del personale;
n)- nomina i Delegati Regionali FIK, con potere di revoca, stabilendone con apposito Regolamento
compiti, durata dell'incarico e costi di funzionamento;
o)- nomina il tesoriere / economo;
p)- nomina commissioni speciali e gruppi di studio e di lavoro determinandone le competenze e le
eventuali deleghe e redigendone il relativo Regolamento di funzionamento;
q)- decide su tutte le questioni sottoposte al Consiglio dal Presidente e dagli organi federali che
non siano di competenza dell'Assemblea;
r)- stabilisce norme e regolamenti interni per il corretto funzionamento della FIK e per il
raggiungimento degli scopi statutari;
s)- redige ed approva il Regolamento del Forum della FIK di cui all'art. 36.
Le decisioni del Consiglio vincolano tutti i consiglieri, ancorché assenti o dissenzienti.
Art. 31 - Decisioni con il metodo collegiale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce per deliberare con il metodo collegiale almeno una volta ogni due
mesi.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (lettera, telegramma, fax o mail)
spedito con un anticipo di almeno sette giorni.
Su decisione dello stesso Consiglio Nazionale, possono altresì essere invitati a partecipare, senza
diritto di voto, anche altri soggetti, associati o meno.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente, anche con delega, almeno la metà più
uno dei Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario
Generale che ha il compito di redigerne i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione
viene presieduta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età in caso di assenza o
impedimento anche del Vice Presidente.
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni che possono
essere fatte per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Art. 32 - Decisioni in altre forme.
Le decisioni del Consiglio Nazionale potranno essere assunte anche mediante consultazione
scritta di cui ai commi seguenti:
Il Presidente che intende consultare gli altri consiglieri nazionali e proporre loro una data decisione,
dovrà formulare detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto con l'apposizione della
sottoscrizione, sia in forma originale che in forma digitale, dalla quale dovrà risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione.
Detta proposta deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, i quali se
intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al proponente
e alla FIK la loro volontà in forma scritta su qualsiasi supporto, anche in calce alla proposta
ricevuta, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale entro il
termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va
intesa come espressione di voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo di
comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la
posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. In
questi ultimi casi le trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o
all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai consiglieri nazionali
medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle delibere del Consiglio
Nazionale.
La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere
tempestivamente comunicata a tutti i consiglieri nazionali, e trascritta tempestivamente a cura del
Presidente e del Segretario della FIK nel Libro delle delibere del Consiglio Nazionale indicando:
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- i consiglieri nazionali favorevoli, contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi le loro dichiarazioni
pertinenti alla decisione adottata.
La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della FIK.
Con la maggioranza di cui al precedente art. 31 quinto comma, i consiglieri nazionali possono
stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del
Consiglio Nazionale da adottarsi col metodo collegiale.
TITOLO VII
Comitato di Presidenza
Art. 33 - Poteri.
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più
componenti il Consiglio Nazionale, nominati di volta in volta dal Presidente tenendo conto delle
specifiche competenze.
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Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e
decide su tutte le questioni di competenza del Consiglio Nazionale quando rivestono carattere di
urgenza.
Le decisioni del Comitato di Presidenza sono immediatamente operative; in ogni caso devono
essere sottoposte alla ratifica del primo Consiglio Nazionale successivo.
Le decisioni del Comitato di Presidenza non possono modificare e/o annullare decisioni già
assunte dal Consiglio Nazionale.
TITOLO VIII
Presidente
Art. 34 - Poteri.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri ed ha la rappresentanza legale
della FIK.
In particolare:
a)- presiede e coordina l'attività dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di
Presidenza e del Forum della FIK;
b)- svolge opera di vigilanza e di controllo ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
c)- coordina tutte le attività della FIK;
d)- convoca l'Assemblea su mandato del Consiglio Nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
e)- convoca almeno una volta ogni due mesi il Consiglio Nazionale per le delibere da assumere
con metodo collegiale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
f)- convoca il Comitato di Presidenza;
g)- nomina, sentito il Consiglio Nazionale, il Segretario Generale della FIK stabilendone il
trattamento economico.
Il Presidente può demandare a un Consigliere o al Segretario Generale una o alcune delle sue
funzioni.
In caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci ad ogni
effetto.
Il Presidente decade dall'incarico per dimissioni, in caso di impedimento permanente e in caso di
mozione di sfiducia espressa dalla maggioranza del Consiglio Nazionale con la presenza e
votazione, a scrutinio segreto, di almeno i 2/3 dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere
proposta e motivata da almeno tre consiglieri nazionali.
La carica di Presidente è rinnovabile.
TITOLO IX
Collegio dei Sindaci
Art. 35 - Poteri.
Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, non associati della FIK. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti al
Registro dei Revisori Contabili.
I Sindaci effettivi, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente.
Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo e la sorveglianza della gestione contabile e del
bilancio.
Il Collegio dei Sindaci provvede inoltre nei casi di inerzia previsti agli artt. 19, 20, 21 e 23.
Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.
TITOLO X
Collegio dei Probiviri
Art. 36 - Poteri.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, non associati alla
FIK. Membri del Collegio dei Probiviri devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati ovvero essere
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Magistrati.
I Probiviri, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri giudica, su proposta del Consiglio Nazionale, i comportamenti dei soci e
adottano i provvedimenti di esclusione e disciplinari previsti all'art. 11.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale ed ogni decisione deve essere notificata agli
interessati.
TITOLO XI
Forum della FIK
Art. 37 - Composizione.
Il Forum della FIK è composto: dal Presidente della FIK, che lo presiede, dai Delegati Regionali,
dai rappresentanti degli associati di ciascuna categoria di cui al precedente art. 9.
Alle riunioni del Forum della FIK devono altresì partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri
nazionali.
Con apposito Regolamento, il Consiglio Nazionale disciplina la sua durata, composizione, modalità
di elezione e di funzionamento.
Art. 38 - Funzioni.
Spetta al Forum della FIK:
a)- esprimere pareri sull'attività sportiva in generale sulla base dei temi annualmente ed
eventualmente proposti dal Consiglio Nazionale;
b)- pronunciarsi sulle problematiche generali dello sport del Karting e formulare suggerimenti.
Art. 39 - Riunioni.
Il Forum della FIK è convocato annualmente dal Presidente della FIK al termine di ogni stagione
sportiva.
Nelle sue delibere debbono essere espressamente riportati i pareri e le proposte di tutti coloro che
vi partecipano, anche se non oggetto di approvazione a maggioranza.
TITOLO XII
Segretario Generale
Art. 40 - Poteri.
Il Segretario Generale della FIK è nominato dal Presidente della FIK, sentito il Consiglio Nazionale,
ed è il responsabile dell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi federali. Si avvale, a
tal fine, degli uffici della FIK e del relativo personale.
In particolare, il Segretario Generale:
a)- assiste il Presidente nell'esplicazione delle sue attribuzione e coordina il funzionamento della
FIK;
b)- attribuisce funzioni al personale controllandone attività e risultati;
c)- provvede agli adempimenti amministrativi;
d)- partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, del
Comitato di Presidenza e del Forum della FIK esercitandovi le funzioni di Segretario. È presente
alle riunioni degli altri organi federali.
Il Segretario Generale dura in carica fino a revoca dell'incarico ed è coadiuvato da un Vice
Segretario scelto dal Presidente tra i dipendenti della FIK.
TITOLO XIII
Scioglimento e liquidazione
Art. 41 - Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento della FIK l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri ed i compensi e determinando le modalità della liquidazione.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte tutte le obbligazioni in essere, tutti i
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residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.
TITOLO XIV
Disposizioni finali
Art. 42 - Osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni federali.
Per il fatto stesso dell'associazione, gli associati si impegnano:
- ad osservare le disposizioni del presente Statuto;
- ad osservare i regolamenti e le decisioni degli organi della FIK.
La non conoscenza del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi della FIK
non può essere invocata a nessun effetto.
Art. 42 - Comunicazioni Ufficiali della FIK.
La FIK porta a conoscenza degli interessati i propri regolamenti, decisioni ed ogni altra notizia
mediante le sue pubblicazioni ufficiali (sito internet, ecc.) e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal
Consiglio Nazionale.
Art. 43 - Controversie.
Gli associati, in ragione dell'associazione, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi
provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla FIK e dai suoi organi
nelle materie riconducibili all'attività associativa, rinunciando espressamente ad adire altre autorità
diverse da quelle nel presente Statuto previste a tutela dei loro diritti ed interessi connessi
all'attività associativa.
Le controversie riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme statutarie, regolamentari, i
comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione della relative sanzioni
disciplinari, ivi inclusa l'esclusione, nonché tutte le controversie, anche di natura patrimoniale,
comunque attinenti il rapporto e l'attività associativa, e siano esse dei soci tra di loro o tra i soci e
la FIK, sono devolute in via esclusiva, su istanza della parte interessata, alla cognizione
conciliativa ed arbitrale dell'ACI CSAI o comunque dell'ASN, secondo quanto previsto dal relativo
ordinamento in materia di arbitrato.
La FIK, per particolari ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale
ordinaria in deroga al vincolo di giustizia arbitrale.
Art. 44 - Norma transitoria.
Le disposizioni del presente statuto così come innovato di cui agli articoli 16, 17, 20, 27, 28, 37, 38
e 39 nonché di ogni altro articolo che fa riferimento al Forum della FIK si applicano in occasione ed
a far data dal prossimo rinnovo delle cariche sociali (elezioni per il quadriennio 2008-2011).
Roma, 5 gennaio 2007